La tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico è sancita dall’articolo 9 della Costituzione Italiana. Essa consiste, secondo la definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica utilità.
Il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio elenca una serie di azioni che prevedono anzitutto la prevenzione (art. 29 comma 2), quale complesso di attività volte a limitare le situazioni di rischio connesse al bene nel suo contesto; la manutenzione (art. 29 comma 3) quale insieme di interventi volti ad accertare lo stato di conservazione ed efficienza funzionale del bene, e infine il restauro. La conservazione ha un carattere generale e, ponendosi come attività di protezione del bene, rientra a pieno titolo nella tutela anziché nella valorizzazione. La tutela è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua consistenza fisica e dunque nel suo contenuto culturale, ed è per questo che vi rientra a pieno titolo il restauro.
Oltre alla tutela (art. 3), il Codice prevede anche la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6) ovvero quelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. Tutela e valorizzazione sono poi, come detto sopra, sostenute dalla conservazione (art. 29) ovvero da una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. La tutela è di competenza esclusiva dello Stato che detta le norme ed emana i provvedimenti amministrativi necessari per garantirla; la valorizzazione è svolta in maniera concorrente tra Stato e Regione, e prevede anche la partecipazione di soggetti privati.
La Palladiana è sottoposta a vincolo di tutela storica e artistica, ex articoli 2 e 3 dalla legge n. 1089 del 01.06.1939, “Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico”, trascritto a Padova il 24.06.1971 ai nn. 9218/7246 a favore del Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale Antichità e Belle Arti) con decreto del 13 marzo 1971 (dati catastali: F.8, sez. A, m.86/87) ed è censita dall’Istituto Regionale Ville Venete. Un ulteriore decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 09.04.1973 con fini di tutela ambientale ha imposto inoltre un vincolo di inedificabilità nei terreni confinanti con la proprietà e particolari prescrizioni nei confronti degli immobili circostanti.
Principi e misure da adottare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali:
Carta dei Servizi delle Ville Venete
Tra i principi fondamentali della Carta dei Servizi delle Ville Venete (Delibera della Giunta regionale n. 2390 del 4 agosto 2009 – Delibera della Giunta regionale n. 1809 del 13 luglio 2010):
- la villa, come bene culturale, così come definito dal catalogo dell’IRVV è significativa per le sue riconosciute caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche o paesaggistiche e costituisce un’attrazione turistica;
- la villa come valorizzazione del territorio circostante, per assumere i caratteri di un prodotto turistico-culturale integrato, le “Ville Venete” devono interagire con il territorio per valorizzarlo ed essere a loro volta valorizzate dallo stesso, in considerazione del ruolo che nei secoli hanno avuto nell’evoluzione sociale, culturale ed economica del Veneto. 1
- Documento Piano Regionale di Valorizzazione Turistica delle Ville Venete, La Carta dei Servizi delle Ville Venete, Delibera della Giunta regionale n. 2390 del 4 agosto 2009. “La presente Carta dei Servizi intende rispondere all’esigenza di fissare principi e regole comuni per la valorizzazione delle Ville Venete e del loro territorio quale prodotto turistico. A tal fine vengono definiti degli standard comuni alle ville i cui proprietari aderiscano al presente disciplinare, così da consentire, da un lato, agli operatori turistici la promozione organica del prodotto turistico-culturale “Ville Venete” e, dall’altro lato, ai turisti di riconoscere nelle “Ville Venete” una destinazione di qualità con una precisa identità; inoltre, tale Carta costituisce uno strumento di comunicazione e di informazione che permette di conoscere i servizi offerti, di verifica che gli standard degli stessi siano rispettati e per esprimere valutazioni anche attraverso forme di reclamo. La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e registrare i cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento, che possono scaturire anche dal monitoraggio periodico dell’opinione dei visitatori. L’adesione alla Carta dei servizi costituisce presupposto di priorità per l’inserimento della villa nel circuito di promozione turistica della Regione del Veneto.” Delibera della Giunta regionale n. 1809 del 13 luglio 2010. La Carta dei servizi semplificata. “Con deliberazione di Giunta regionale n. 1809 del 13 luglio 2010 è stata adottata una Carta dei servizi semplificata per quanto riguarda quelle ville che sono iscritte nel catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete – IRVV – ma che nell’ambito dell’edificio catalogato come villa veneta svolgono attività d’impresa aperta al pubblico (di ricettività, di ristorazione, o altro).[↩]