Principi fondamentali
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Titolo V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato (70 e segg.) e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (…) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; (…)