Tutela, conservazione e valorizzazione
La tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico è sancita dall’articolo 9 della Costituzione Italiana. Essa consiste, secondo la definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica utilità.
Il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio elenca una serie di azioni che prevedono anzitutto la prevenzione (art. 29 comma 2), quale complesso di attività volte a limitare le situazioni di rischio connesse al bene nel suo contesto; la manutenzione (art. 29 comma 3) quale insieme di interventi volti ad accertare lo stato di conservazione ed efficienza funzionale del bene, e infine il restauro. La conservazione ha un carattere generale e, ponendosi come attività di protezione del bene, rientra a pieno titolo nella tutela anziché nella valorizzazione. La tutela è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua consistenza fisica e dunque nel suo contenuto culturale, ed è per questo che vi rientra a pieno titolo il restauro.
Oltre alla tutela (art. 3), il Codice prevede anche la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6) ovvero quelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. Tutela e valorizzazione sono poi, come detto sopra, sostenute dalla conservazione (art. 29) ovvero da una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. La tutela è di competenza esclusiva dello Stato che detta le norme ed emana i provvedimenti amministrativi necessari per garantirla; la valorizzazione è svolta in maniera concorrente tra Stato e Regione, e prevede anche la partecipazione di soggetti privati.
La Palladiana è sottoposta a vincolo di tutela storica e artistica, ex articoli 2 e 3 dalla legge n. 1089 del 01.06.1939, “Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico”, trascritto a Padova il 24.06.1971 ai nn. 9218/7246 a favore del Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale Antichità e Belle Arti) con decreto del 13 marzo 1971 (dati catastali: F.8, sez. A, m.86/87) ed è censita dall’Istituto Regionale Ville Venete. Un ulteriore decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 09.04.1973 con fini di tutela ambientale ha imposto inoltre un vincolo di inedificabilità nei terreni confinanti con la proprietà e particolari prescrizioni nei confronti degli immobili circostanti.